Art. 23 
 
  1. Avverso i provvedimenti sanzionatori di illeciti  amministrativi
e' consentito  all'interessato  di  proporre  ricorso  gerarchico  al
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  entro
trenta giorni dalla esecutivita' della sanzione amministrativa.