Art. 25. 1. Ai fini dell'esportazione dei prosciutti di San Daniele verso Paesi la cui normativa non consente l'importazione dei prosciutti muniti della parte distale (piedino), sono consentiti la preparazione e il confezionamento in difformita' delle norme stabilite dalla presente legge, relativamente alla mancata presenza della parte distale stessa. 2. Nei casi di cui al comma 1 l'asportazione della parte distale dovra' avvenire, a cura dei produttori interessati e sotto il controllo dell'organismo abilitato di cui all'articolo 10, nell'ambito della zona tipica di produzione di cui all'articolo 1, negli stabilimenti ove si effettua la preparazione e dopo l'applicazione del sigillo o timbro a fuoco di cui all'articolo 4. 3. I prosciutti che hanno subi'to l'asportazione della parte distale presenteranno a stagionatura ultimata un peso proporzionalmente ridotto rispetto a quello dei prosciutti interi e dovranno essere presi in carico in un apposito registro, tenuto nello stabilimento, all'uopo vidimato dall'organismo abilitato di cui all'articolo 10. 4. Le ditte interessate dovranno presentare apposita richiesta al citato organismo almeno tre giorni prima di effettuare l'asportazione, precisando il numero dei prosciutti, il Paese di destinazione e le motivazioni dell'istanza e dovranno altresi' dare comunicazione dell'esportazione da effettuare almeno tre giorni prima dell'estrazione dei prosciutti dagli stabilimenti.