Art. 25. 
  1. Ai fini dell'esportazione dei prosciutti di  San  Daniele  verso
Paesi la cui normativa non  consente  l'importazione  dei  prosciutti
muniti della parte distale (piedino), sono consentiti la preparazione
e il confezionamento  in  difformita'  delle  norme  stabilite  dalla
presente legge,  relativamente  alla  mancata  presenza  della  parte
distale stessa. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 l'asportazione  della  parte  distale
dovra' avvenire,  a  cura  dei  produttori  interessati  e  sotto  il
controllo  dell'organismo   abilitato   di   cui   all'articolo   10,
nell'ambito della zona tipica di produzione di  cui  all'articolo  1,
negli  stabilimenti  ove  si  effettua   la   preparazione   e   dopo
l'applicazione del sigillo o timbro a fuoco di cui all'articolo 4. 
  3. I  prosciutti  che  hanno  subi'to  l'asportazione  della  parte
distale   presenteranno   a    stagionatura    ultimata    un    peso
proporzionalmente ridotto rispetto a quello dei prosciutti  interi  e
dovranno essere presi in carico in un apposito registro, tenuto nello
stabilimento,  all'uopo  vidimato  dall'organismo  abilitato  di  cui
all'articolo 10. 
  4. Le ditte interessate dovranno presentare apposita  richiesta  al
citato   organismo   almeno   tre   giorni   prima   di    effettuare
l'asportazione, precisando il numero  dei  prosciutti,  il  Paese  di
destinazione e le motivazioni dell'istanza e dovranno  altresi'  dare
comunicazione dell'esportazione da effettuare almeno tre giorni prima
dell'estrazione dei prosciutti dagli stabilimenti.