Art. 5. 
  1.  Il  prosciutto  di  San  Daniele,   dopo   l'applicazione   del
contrassegno di cui all'articolo 1,  potra'  essere  commercializzato
anche disossato ed in tal caso eventualmente  venduto  in  tranci  di
forma  e  peso   variabili   ovvero   affettato   ed   opportunamente
confezionato. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, qualora non sia possibile conservare
sul prodotto il contrassegno, questo dovra' essere  apposto  in  modo
indelebile  ed  inamovibile  sulla  confezione,  sotto  il  controllo
dell'organismo  abilitato  di  cui  all'articolo  10  e  secondo   le
modalita' che verranno  determinate  dal  regolamento  di  esecuzione
della presente legge. In questi casi le operazioni di confezionamento
dovranno essere effettuate nella zona tipica di cui all'articolo 1.