Art. 6. 
  1. E' vietato porre in vendita  e  comunque  immettere  al  consumo
prosciutto non tutelato  recante,  sul  prodotto,  sulle  confezioni,
imballaggi, involucri, etichette  e  simili,  nonche'  sui  documenti
comunque riferentisi al  prodotto  medesimo,  indicazioni  idonee  ad
ingenerare confusione con il prosciutto di San Daniele o  rivendicare
le qualita' tipiche dello stesso. 
  2. Per il prosciutto non tutelato e' comunque vietato: 
    a) utilizzare la denominazione  "prosciutto  di  San  Daniele"  o
"prosciutto di  San  Daniele  del  Friuli"  nonche'  qualsiasi  altra
denominazione  od  indicazione  facente  riferimento  al  nome   "San
Daniele"; 
    b) utilizzare espressioni quali "tipo San Daniele", "stagionato a
San Daniele", ovvero quali  "stagionato  nella  zona  tipica  di  San
Daniele" e "lavorato alla San Daniele"; 
    c) utilizzare, nell'indicazione della  ragione  sociale  e  della
sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione,  la
denominazione "San Daniele" o "San Daniele del Friuli" con  caratteri
di dimensioni superiori a quattro  millimetri  di  altezza  e  a  due
millimetri di larghezza; 
    d) utilizzare segni grafici, timbri, sigilli  e  simili  che  per
ubicazione, colore, grandezza e tipo di caratteri possano  trarre  in
inganno gli acquirenti ed i consumatori con riferimento  al  prodotto
tutelato ed alle qualita' dello stesso. 
  3. I divieti di cui sopra si estendono, in quanto compatibili, alla
pubblicita' ed alla promozione, in qualsiasi  forma,  del  prosciutto
non tutelato. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano  anche  ai
prosciutti le cui modalita' di produzione siano di  tipo  diverso  da
quelle del prosciutto  tutelato,  quali  il  prosciutto  cotto  e  il
prosciutto affumicato.