Art. 9. 
  1. Gli allevatori, i macellatori ed  i  produttori,  nonche'  tutti
coloro che, a qualsiasi titolo, confezionano, detengono, trasportano,
vendono o comunque distribuiscono al consumo prosciutti, sono  tenuti
a consentire ogni forma di  controllo  volta  ad  accertare  l'esatto
adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla presente legge e
dal relativo regolamento di esecuzione,  ivi  comprese  le  ispezioni
necessarie a verificare  l'idoneita'  dei  locali  e  degli  impianti
nonche', qualora  ne  ricorrano  i  presupposti,  il  possesso  delle
caratteristiche specifiche del prosciutto di San Daniele.