Art. 2. 1. I capi dei compartimenti possono autorizzare all'esercizio della pesca a strascico entro le tre miglia le navi iscritte nei compartimenti marittimi previsti nel precedente art. 1 ed aventi stazza lorda fino 10 Tsl e potenza motore dichiarata dal costruttore o effettiva fino a 250 Hp. 2. L'autorizzazione deve essere richiesta dagli interessati entro il 15 ottobre di ciascun anno, e' annotata sulla licenza di pesca, ed ha validita' limitata alle acque del compartimento marittimo d'iscrizione con possibilita' di esercitare la pesca nei compartimenti di Rimini-Ravenna; Chioggia-Venezia; Monfalcone-Trieste. 3. Nei compartimenti di Monfalcone e Trieste sono ammesse anche le navi della marineria di Caorle, iscritte nel compartimento di Venezia, che siano appositamente autorizzate dal capo del compartimento marittimo di Monfalcone.