Art. 2.
  1. I capi dei compartimenti possono autorizzare all'esercizio della
pesca   a  strascico  entro  le  tre  miglia  le  navi  iscritte  nei
compartimenti  marittimi  previsti  nel  precedente  art. 1 ed aventi
stazza  lorda fino 10 Tsl e potenza motore dichiarata dal costruttore
o effettiva fino a 250 Hp.
  2.  L'autorizzazione  deve essere richiesta dagli interessati entro
il 15 ottobre di ciascun anno, e' annotata sulla licenza di pesca, ed
ha   validita'   limitata  alle  acque  del  compartimento  marittimo
d'iscrizione   con   possibilita'   di   esercitare   la   pesca  nei
compartimenti        di       Rimini-Ravenna;       Chioggia-Venezia;
Monfalcone-Trieste.
  3.  Nei compartimenti di Monfalcone e Trieste sono ammesse anche le
navi  della  marineria  di  Caorle,  iscritte  nel  compartimento  di
Venezia,   che   siano   appositamente   autorizzate   dal  capo  del
compartimento marittimo di Monfalcone.