Art. 4.
  1.  Presso  ciascuna  capitaneria  di  porto  deve essere tenuto un
elenco  delle navi autorizzate, che devono portare su entrambi i lati
dello  scafo  il  contrassegno, ben visibile, determinato per ciascun
compartimento  dal  decreto  del  Ministro della marina mercantile 14
ottobre 1985.