Art. 5.
  1.  Il  proprietario  o  l'armatore  della  nave  autorizzata  deve
trasmettere,  direttamente o per il tramite della propria cooperativa
od   associazione,  alla  capitaneria  di  porto  che  ha  rilasciato
l'autorizzazione entro il dieci di ciascun mese i dati concernenti le
quantita'  giornaliere  del  pescato riferite al mese precedente, con
l'indicazione  della quantita' delle specie piu' importanti nonche' i
dati  relativi  al  numero  delle  giornate  di pesca, utilizzando il
modello conforme all'allegato A.
  2.  La  mancata  o inesatta trasmissione dei dati da' luogo, se non
giustificata, a revoca dell'autorizzazione.