Art. 5. 1. Il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve trasmettere, direttamente o per il tramite della propria cooperativa od associazione, alla capitaneria di porto che ha rilasciato l'autorizzazione entro il dieci di ciascun mese i dati concernenti le quantita' giornaliere del pescato riferite al mese precedente, con l'indicazione della quantita' delle specie piu' importanti nonche' i dati relativi al numero delle giornate di pesca, utilizzando il modello conforme all'allegato A. 2. La mancata o inesatta trasmissione dei dati da' luogo, se non giustificata, a revoca dell'autorizzazione.