Art. 6. 1. Ciascun compartimento marittimo deve trasmettere al Ministero della marina mercantile entro il 30 giugno una relazione dalla quale risulti il numero delle autorizzazioni rilasciate per ciascuna campagna di pesca, la quantita' complessiva del pescato con l'indicazione delle quantita' delle specie piu' importanti, il numero complessivo delle giornate di pesca. 2. Copia della relazione e dei dati mensili di cui all'art. 5 devono essere inviati agli istituti scientifici di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 1985.