Art. 6.
  1.  Ciascun  compartimento  marittimo deve trasmettere al Ministero
della  marina mercantile entro il 30 giugno una relazione dalla quale
risulti  il  numero  delle  autorizzazioni  rilasciate  per  ciascuna
campagna   di   pesca,  la  quantita'  complessiva  del  pescato  con
l'indicazione delle quantita' delle specie piu' importanti, il numero
complessivo delle giornate di pesca.
  2.  Copia  della  relazione  e  dei  dati mensili di cui all'art. 5
devono  essere  inviati  agli  istituti scientifici di cui al decreto
ministeriale 14 ottobre 1985.