IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di determinazione del reddito ai  fini  delle
imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore  aggiunto  e
di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione   economica,   dei   trasporti   e
dell'ambiente; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1, lettera b), dell'articolo 10  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "; sono in ogni caso esclusi  i  contributi
agricoli unificati;"; 
    b) nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ",  nei  limiti  dei  redditi  dei  terreni
dichiarati;"; 
    c) il comma 4 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "4. Ai
soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di
imposta e' computato in aumento del reddito complessivo."; 
    d) nell'articolo 25 dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  "4- bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture
prodotte  in  serra  o  alla   funghicoltura,   in   mancanza   della
corrispondente qualita' nel quadro di  qualificazione  catastale,  e'
determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu'  alta
in vigore nella provincia."; 
    e) il comma 4 dell'articolo 31 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Per la  determinazione  del  reddito  agrario  delle  superfici
adibite alle colture  prodotte  in  serra  o  alla  funghicoltura  si
applica la disposizione del comma 4- bis dell'articolo 25."; 
    f) nel comma 1 dell'articolo 39,  la  lettera  a)  e'  sostituita
dalla seguente: " a) alla  abitazione  delle  persone  effettivamente
addette alla manuale coltivazione  della  terra,  alla  custodia  dei
fondi, del bestiame e degli  edifici  rurali  e  alla  vigilanza  dei
lavoratori agricoli, nonche' dei familiari conviventi a loro  carico,
sempre che le caratteristiche dell'immobile  siano  rispondenti  alle
esigenze delle attivita' esercitate;"; 
    g)  nel  comma  2  dell'articolo  67,  le  parole  da:  "Gazzetta
Ufficiale" a:  "primo  esercizio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Gazzetta Ufficiale. Nell'ipotesi di beni  entrati  in  funzione  nel
corso dell'esercizio, anche se gia'  utilizzati  da  parte  di  altri
soggetti, le quote di ammortamento che il soggetto utilizzatore  puo'
dedurre si determinano in dodicesimi in relazione ai mesi  intercorsi
tra la data di entrata in funzione del bene e la data di chiusura del
periodo d'imposta."; 
    h) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo e' sostituito
dai seguenti: "La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte,
per ammortamento  anticipato,  nell'esercizio  in  cui  i  beni  sono
entrati in funzione per la  prima  volta  e  nei  due  successivi,  a
condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non  sia  stata
imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito
fondo  del  passivo  che  agli  effetti  fiscali  costituisce   parte
integrante  del  fondo  ammortamenti.  Nella  ipotesi  di  beni  gia'
utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo'
essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione
per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due  succesivi,
a condizione che detto ammortamento anticipato  non  sia  gia'  stato
fiscalmente dedotto per tre periodi d'imposta da parte dei precedenti
possessori, ovvero per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i
precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento  anticipato  per
uno o due periodi d'imposta. Con decreto del Ministro delle  finanze,
la indicata misura massima puo'  essere  variata,  in  aumento  o  in
diminuzione, nei limiti di un quarto."; 
    i) nel comma 8 dell'articolo 67 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con lo stesso decreto previsto dal  comma  3,  il  Ministro
delle finanze provvede ad aumentare o  diminuire,  nel  limite  della
meta',  la  predetta  durata  minima  dei  contratti  ai  fini  della
deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente  diminuita  o
aumentata la misura  massima  dell'ammortamento  di  cui  al  secondo
periodo del medesimo comma 3.". 
  2. Il comma 1 dell'articolo 11-  bis  del  decreto-legge  14  marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  maggio
1988, n. 154, e' sostituito dal seguente: 
  "1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente
praticate e quelle risultanti dal catasto a partire  dal  periodo  di
imposta da cui hanno effetto  i  fatti  indicati  nei  commi  1  e  2
dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le  variazioni
di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario
dei terreni e'  determinato  applicando  la  tariffa  d'estimo  media
attribuibile alla qualita' di coltura praticata nonche' le  deduzioni
fuori tariffa. La tariffa media e' costituita  dal  rapporto  tra  la
somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui e'  suddivisa
la qualita' di coltura ed il  numero  delle  classi  stesse.  Per  le
qualita' di  coltura  non  censite  nello  stesso  comune  o  sezione
censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori  tariffa
attribuite a terreni con le stesse qualita' di  coltura  ubicati  nel
comune  o  sezione  censuaria  viciniore  nell'ambito  della   stessa
provincia. Qualora la  coltura  praticata  non  trovi  riscontro  nel
quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa  media
della coltura del comune o sezione censuaria in cui  i  redditi  sono
comparabili per ammontare.". 
  3. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da
cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo  26  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  deve  essere
allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualita'  di
coltura.  In  caso  di  mancata  allegazione  della  denuncia   delle
variazioni  si  applica  la  sanzione  prevista  dal  secondo   comma
dell'articolo 48 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
  4. I termini per la denuncia delle  variazioni  della  qualita'  di
coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 del testo unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da presentarsi negli anni 1989 e
1990, sono differiti al 31 maggio 1990. 
  5.  Le  costruzioni  indicate  nella  lettera  a)   del   comma   1
dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' le altre costruzioni o porzioni di costruzioni  destinate  ad
abitazione di persone, devono essere  iscritte  al  catasto  edilizio
urbano entro il 31 dicembre 1990.  Con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate
le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla  lettera  f)
del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto. 
  6. Il termine per la denuncia per le iscrizioni al  catasto  urbano
ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della
legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' differito al 31 dicembre 1990.