Art. 12. 1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, esclusa la lettera g), 2 e 3, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia, per il periodo di imposta relativo a tale dichiarazione e per quello successivo, il limite di cui alla lettera c) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato rispettivamente della meta' e di un terzo se gli oneri indicati nella predetta lettera c) dipendono da mutui agrari di miglioramento a tasso non agevolato. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera g), e dell'articolo 2, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le disposizioni dell'articolo 4, nella parte in cui sostituiscono i commi secondo e terzo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano dalla dichiarazione da presentare nell'anno 1990; nella parte in cui aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla dichiarazione da presentare per l'anno 1991; nella parte in cui sostituiscono il quarto comma dell'articolo 38- bis del citato decreto n. 633 del 1972 si applicano ai rimborsi dovuti dall'anno 1989. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, si applicano anche agli avvisi di accertamento ed ai provvedimenti che irrogano le sanzioni per i quali il termine per l'impugnazione e' pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tali casi il versamento della somma dovuta puo' essere effettuato anche successivamente alla presentazione del ricorso ma non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, nella parte in cui modificano gli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si applicano relativamente alle udienze fissate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre, nella parte in cui modificano l'articolo 22 del citato decreto n. 636 del 1972, si applicano alle decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti.