Art. 12. 
  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, esclusa la lettera g),
2 e 3, si applicano a partire dalla  dichiarazione  dei  redditi  che
deve essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto; tuttavia, per il periodo di imposta relativo  a
tale dichiarazione e per quello successivo, il  limite  di  cui  alla
lettera c)  dell'articolo  10  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' elevato rispettivamente della meta' e di un
terzo se gli oneri indicati nella predetta lettera  c)  dipendono  da
mutui agrari di miglioramento a tasso non agevolato. Le  disposizioni
dell'articolo 1, comma 1, lettera g), e dell'articolo 2, commi 1 e 2,
si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2.  Le  disposizioni  dell'articolo   4,   nella   parte   in   cui
sostituiscono i commi secondo e terzo dell'articolo  30  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano
dalla dichiarazione da presentare nell'anno 1990; nella parte in  cui
aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla
dichiarazione da presentare per  l'anno  1991;  nella  parte  in  cui
sostituiscono il  quarto  comma  dell'articolo  38-  bis  del  citato
decreto n. 633 del 1972 si applicano  ai  rimborsi  dovuti  dall'anno
1989. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 5,  comma  2,  si  applicano
anche agli avvisi di accertamento ed ai provvedimenti che irrogano le
sanzioni per i quali il termine per l'impugnazione e'  pendente  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto;  in  tali  casi  il
versamento  della  somma  dovuta   puo'   essere   effettuato   anche
successivamente alla presentazione del ricorso ma non oltre  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.  Le  disposizioni  dell'articolo  5,  comma  4,  si
applicano anche alle controversie pendenti alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo  5,  comma
1, nella parte in cui modificano gli articoli 19 e 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  636,  si  applicano
relativamente alle udienze fissate a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, mentre, nella parte  in  cui  modificano
l'articolo 22 del citato decreto n. 636 del 1972, si  applicano  alle
decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o
comunicate ad entrambe le parti.