Art. 3. 
  1. Al secondo comma dell'articolo  6  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la  lettera  d),  sono
aggiunte le seguenti: 
   "d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di  case  di  abitazione
fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla  data
del rogito notarile; 
   d-ter) per le assegnazioni in  godimento  di  case  di  abitazione
fatte ai soci da cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  alla
data della delibera di assegnazione definitiva.". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto sulle  somme
versate dai soci alle cooperative sino  alla  data  del  31  dicembre
1989. 
  3. Ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto  la  base  imponibile
delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi costruiti  su
aree in proprieta', ai  sensi  del  testo  unico  delle  disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio  decreto  28
aprile 1938, n. 1165,  da  parte  di  cooperative  e  loro  consorzi,
fruenti o meno del contributo  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici
territoriali, e' costituita dal 70 per cento del costo degli  alloggi
medesimi se  non  superiore  a  quello  stabilito  dal  Comitato  per
l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente  il  costo  stabilito
dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della
base imponibile. 
  4. Ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto  la  base  imponibile
delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, costruiti su
aree in diritto  di  superficie,  ai  sensi  del  testo  unico  delle
disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio
decreto 28 aprile 1938, n. 1165, fruenti o meno del contributo  dello
Stato e degli enti pubblici territoriali, e' costituita  dal  50  per
cento del costo degli alloggi medesimi  se  non  superiore  a  quello
stabilito dal Comitato per  l'edilizia  residenziale.  Per  la  parte
eccedente non opera la riduzione della base imponibile. 
  5. La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve  intendersi
nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se  il  trasporto
e' effettuato dal vettore in dipendenza di  contratti  stipulati  con
soggetti diversi dal viaggiatore. 
  6. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di
pubblicazioni  estere  effettuate  nei  confronti  delle  biblioteche
universitarie, nonche' le  importazioni  dei  detti  beni  effettuate
dagli stessi organismi. 
  7. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta  sul  valore  aggiunto
previste dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989,  n.
48, continuano ad applicarsi dal 1' gennaio 1990 fino al 31  dicembre
1992. 
  8. La forfetizzazione della resa  di  cui  all'articolo  74,  primo
comma, lettera c), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  deve  intendersi  applicabile   anche   sui
corrispettivi  relativi  alle   copie   consegnate   o   spedite   in
abbonamento.