Art. 3. 1. Al secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti: "d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla data del rogito notarile; d-ter) per le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta' indivisa, alla data della delibera di assegnazione definitiva.". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto sulle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989. 3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi costruiti su aree in proprieta', ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, da parte di cooperative e loro consorzi, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, e' costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della base imponibile. 4. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, e' costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non opera la riduzione della base imponibile. 5. La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto e' effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore. 6. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonche' le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi. 7. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, continuano ad applicarsi dal 1' gennaio 1990 fino al 31 dicembre 1992. 8. La forfetizzazione della resa di cui all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento.