Art. 5. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 19, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' altresi' riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di societa' con personalita' giuridica."; b) nell'articolo 22, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se il valore della controversia non supera lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilita', il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente. La disposizione non si applica quando l'atto di appello e' proposto dall'intendente di finanza."; c) nell'articolo 27, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "; si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19.". 2. Fermo restando il disposto dell'articolo 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80 per cento del tributo o del maggior tributo accertato, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a lire cinque milioni. 3. In calce agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' apposta anche la indicazione della facolta' ivi prevista. 4. In qualunque stato e grado del giudizio, le controversie dinanzi le commissioni tributarie il cui valore complessivo non supera l'importo di lire dieci milioni possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 90 per cento del tributo ancora controverso e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere. 5. Ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie di cui ai commi 2 e 4 gli interessi sono versati contestualmente alle somme dovute ai sensi dei predetti commi. 6. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2 e 4. 7. Oltre le somme indicate dall'articolo 60, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, devono essere, rispettivamente, pagate od iscritte a ruolo anche quelle riguardanti i relativi interessi. 8. Le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle imposte sul reddito ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate o iscritte a ruolo, in via provvisoria, dopo le decisioni delle commissioni tributarie assoggettate ad ulteriore gravame, nelle stesse misure previste per i tributi a cui si riferiscono. 9. Sulle soprattasse e sulle pene pecuniarie di cui al comma 8 si applicano gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate.