Art. 5. 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
636, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo  19,  dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "Almeno una udienza  per  ogni  mese  e  per  ciascuna  sezione  e'
riservata alla trattazione di controversie per le  quali  l'ammontare
dei  tributi  accertati  e  delle  conseguenti  soprattasse  e   pene
pecuniarie non sia  inferiore  a  cento  milioni  di  lire;  un'altra
udienza per ogni mese e per ciascuna sezione  e'  altresi'  riservata
comunque alla trattazione di controversie nei confronti  di  societa'
con personalita' giuridica."; 
    b) nell'articolo  22,  dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se  il  valore
della controversia non supera lire cinque  milioni,  deve  recare,  a
pena di inammissibilita', il visto  dell'ispettorato  compartimentale
territorialmente competente. La disposizione non  si  applica  quando
l'atto di appello e' proposto dall'intendente di finanza."; 
    c) nell'articolo 27,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "; si applicano le  disposizioni  del  terzo  comma
dell'articolo 19.". 
  2. Fermo restando il disposto dell'articolo 54, ultimo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
dell'articolo 58, quarto comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,   le   pendenze   tributarie
conseguenti  alla  notifica  degli  avvisi  di  accertamento  e   dei
provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il
pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una  somma
corrispondente all'80 per cento del tributo  o  del  maggior  tributo
accertato, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate,
qualora l'importo complessivo non risulti  superiore  a  lire  cinque
milioni. 
  3. In calce agli atti di cui  al  comma  2,  oltre  all'indicazione
prescritta  dal  secondo  comma  dell'articolo  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' apposta anche
la indicazione della facolta' ivi prevista. 
  4. In qualunque stato e grado del giudizio, le controversie dinanzi
le commissioni  tributarie  il  cui  valore  complessivo  non  supera
l'importo di lire  dieci  milioni  possono  essere  definite  con  il
pagamento di una somma pari  al  90  per  cento  del  tributo  ancora
controverso e delle residue somme  per  soprattasse  e  per  sanzioni
pecuniarie.  Dell'avvenuto  pagamento  viene  data  comunicazione  al
presidente della commissione, che, con  propria  ordinanza,  dichiara
cessata la materia del contendere. 
  5. Ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie di
cui ai commi 2 e 4 gli interessi sono  versati  contestualmente  alle
somme dovute ai sensi dei predetti commi. 
  6. Con decreto del  Ministro  delle  finanze  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale sono stabilite le  modalita'  per  l'effettuazione
dei versamenti di cui ai commi 2 e 4. 
  7. Oltre le somme indicate dall'articolo 60, secondo comma, n.  1),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e dall'articolo 15, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, devono essere, rispettivamente,
pagate od iscritte  a  ruolo  anche  quelle  riguardanti  i  relativi
interessi. 
  8. Le soprattasse e le pene pecuniarie relative  alle  imposte  sul
reddito ed all'imposta sul valore aggiunto  devono  essere  pagate  o
iscritte a  ruolo,  in  via  provvisoria,  dopo  le  decisioni  delle
commissioni  tributarie  assoggettate  ad  ulteriore  gravame,  nelle
stesse misure previste per i tributi a cui si riferiscono. 
  9. Sulle soprattasse e sulle pene pecuniarie di cui al comma  8  si
applicano  gli  interessi  a  decorrere   dal   sessantesimo   giorno
successivo alla notificazione dell'atto con cui  tali  sanzioni  sono
state irrogate.