Art. 8. 1. Nel primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine predetto e' anticipato al giorno 20 di ciascun mese per il contribuente che esegue il versamento mediante delega a soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.". 2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 dello stesso decreto, nonche' per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.". 3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attivita' didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attivita' non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate. 4. Gli enti che effettuano operazioni di credito indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto, in luogo della dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni recate dal presente comma, nonche' le modalita' per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi meccanografici. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dal 1' gennaio 1990. 5. Le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario della riscossione, il cui ammontare e' inferiore al limite minimo della commissione spettante al concessionario stesso, devono essere versate cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate. 6. L'effetto delle disposizioni del comma 3- bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, previsto per il periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 267, e' differito al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990. 7. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decretolegge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, non si applicano agli atti di trasferimento a favore delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio. 8. Gli oneri indicati alle lettere b), c), d), i) e m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili all'anno 1989, possono, se sostenuti nel periodo dal 1' al 10 gennaio 1990, essere dedotti ai sensi del predetto articolo dal reddito complessivo dell'anno 1989 ovvero, ricorrendone le condizioni, dai singoli redditi che concorrono a formarlo. La disposizione si applica altresi' agli oneri di cui alla lettera d) per i quali compete la detrazione d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 9. I versamenti delle imposte sul reddito, anche a titolo di acconto, nonche' i versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, scadenti il 30 novembre 1989 si considerano tempestivamente eseguiti se effettuati entro il 5 dicembre 1989. 10. Le comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari previste dall'articolo 7, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, relativamente ai soggetti possessori di titoli o titolari di diritti reali sui titoli stessi sui quali nell'anno 1989 sono stati pagati gli utili, possono essere effettuate entro il 10 marzo 1990.