Art. 8. 
  1. Nel primo comma dell'articolo  27  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Il termine predetto e' anticipato al giorno 20  di
ciascun mese per il contribuente che esegue  il  versamento  mediante
delega a soggetti di cui all'articolo 31 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.". 
  2. All'articolo  1  del  decreto-legge  11  aprile  1989,  n.  125,
convertito dalla  legge  2  giugno  1989,  n.  214,  il  comma  1  e'
sostituito dal seguente: 
  "1. Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo  o
comunque non lavorativo per le aziende di  credito  e  per  le  casse
rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo  38  dello
stesso decreto, nonche' per i soggetti di  cui  all'articolo  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,  n.  43,  le
liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore  aggiunto
previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del  predetto
decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati  nel  primo  giorno
lavorativo immediatamente precedente.". 
  3. Le prestazioni aventi per oggetto lo  svolgimento  di  attivita'
didattica e culturale a carattere nazionale e  internazionale  svolte
dai collegi universitari legalmente riconosciuti  e  posti  sotto  la
vigilanza del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
e tecnologica, comprese  le  prestazioni  relative  all'alloggio,  al
vitto e alla fornitura  di  libri  e  materiali  didattici,  sono  da
ritenersi attivita' non commerciali a tutti  gli  effetti  tributari.
Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate. 
  4. Gli enti che effettuano operazioni  di  credito  indicate  negli
articoli 15 e 16 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, devono presentare, ai sensi dell'articolo  20
del medesimo decreto, in luogo della dichiarazione ivi prevista,  due
dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel
primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle  operazioni
effettuate   nel   secondo   periodo   dell'esercizio   stesso.    Le
dichiarazioni devono essere presentate,  rispettivamente,  entro  tre
mesi  dalla  scadenza   del   primo   semestre   o   dalla   chiusura
dell'esercizio. L'ufficio annota su un esemplare  di  ciascuna  delle
dichiarazioni  l'ammontare  dell'imposta  che  risulta  dovuta  e  lo
restituisce all'ente che deve effettuare il relativo pagamento  entro
trenta  giorni.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  saranno
stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni recate  dal
presente  comma,  nonche'  le  modalita'  per   l'effettuazione   dei
controlli  delle  dichiarazioni,   avvalendosi   anche   di   sistemi
meccanografici. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  a
partire dal 1' gennaio 1990. 
  5. Le ritenute alla  fonte  da  versarsi  al  concessionario  della
riscossione, il cui ammontare e' inferiore  al  limite  minimo  della
commissione spettante al concessionario stesso, devono essere versate
cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del  mese
di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate. 
  6. L'effetto delle disposizioni del comma 3- bis  dell'articolo  56
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  introdotto
dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,  n.  154,
previsto per il periodo di imposta avente inizio dopo il 31  dicembre
1989 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2  giugno  1989,  n.
212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  luglio  1989,  n.
267, e' differito al periodo di imposta che  ha  inizio  dopo  il  31
dicembre 1990. 
  7. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1,  del  decretolegge  30
settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384, non si applicano agli atti di trasferimento  a
favore delle regioni, delle province  e  dei  comuni,  conseguenti  a
decreti di esproprio. 
  8. Gli oneri indicati alle lettere b), c), d), i) e m) del comma  1
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
riferibili all'anno 1989, possono, se sostenuti nel periodo dal 1' al
10 gennaio 1990, essere dedotti ai sensi del  predetto  articolo  dal
reddito  complessivo   dell'anno   1989   ovvero,   ricorrendone   le
condizioni,  dai  singoli  redditi  che  concorrono  a  formarlo.  La
disposizione si applica altresi' agli oneri di cui  alla  lettera  d)
per i quali compete la detrazione d'imposta di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 
  9. I versamenti delle  imposte  sul  reddito,  anche  a  titolo  di
acconto, nonche' i versamenti dovuti ai sensi  dell'articolo  21  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, scadenti il 30 novembre  1989  si
considerano  tempestivamente  eseguiti  se  effettuati  entro  il   5
dicembre 1989. 
  10. Le comunicazioni allo schedario generale  dei  titoli  azionari
previste dall'articolo 7, primo comma, della legge 29 dicembre  1962,
n. 1745, relativamente ai soggetti possessori di titoli o titolari di
diritti reali sui titoli stessi sui quali nell'anno 1989  sono  stati
pagati gli utili, possono essere effettuate entro il 10 marzo 1990.