Art. 9. 
  1. Con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i  Ministri  del
tesoro,   del   bilancio   e   della   programmazione   economica   e
dell'industria,   del   commercio    e    dell'artigianato,    previa
deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,  puo'  essere  stabilito
l'aumento o  la  riduzione  dell'imposta  di  fabbricazione  e  della
corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali  diverse
dall'acqua ragia minerale, sulla benzina,  sul  petrolio  diverso  da
quello lampante nonche' sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4",  sul
petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico,
sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli  combustibili
diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di  cui
rispettivamente alle lettere E), punto 1), D), punto  3),  F),  punto
1), e H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della tabella B  allegata  alla
legge 19 marzo 1973, n. 32. Gli aumenti o le riduzioni sono  disposti
fino  all'importo  delle  variazioni  dei  prezzi  medi  europei  dei
suddetti  prodotti   che   comportano   riduzioni   o   aumenti   dei
corrispondenti prezzi al consumo  all'interno  calcolati  secondo  il
vigente metodo CIP. Per il "Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni
sono disposti in misura  corrispondente  al  rapporto  di  tassazione
rispetto all'aliquota normale; per gli oli  combustibili  diversi  da
quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli  aumenti  o  le
riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla  variazione  di
aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantita' di
essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. Per gli  oli
da gas l'aumento o la riduzione sono disposti in relazione alla  sola
variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso
autotrazione e nella stessa misura sono disposti  gli  aumenti  e  le
riduzioni per  il  petrolio  lampante  per  uso  di  illuminazione  e
riscaldamento domestico.  I  decreti  di  riduzione  dell'imposta  di
fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di  confine  possono
essere adottati nei limiti di  copertura  consentiti  dalle  maggiori
entrate gia' acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di  aumento
dell'imposizione emanati ai sensi  del  presente  comma,  nonche'  ai
sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417. I decreti e  il  comunicato
CIP devono essere pubblicati contestualmente nella Gazzetta Ufficiale
ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione. 
  2. Sono abrogate le disposizioni della legge  9  ottobre  1987,  n.
417, e della legge 4 marzo 1989, n. 76. 
  3. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata  alla  legge  19
marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite  dalle
seguenti: 
"G) Oli da gas e oli combustibili speciali: 
  1) impiegati per generare forza motrice in lavori  di  perforazione
per ricerca  di  idrocarburi  e  di  forze  endogene  nel  sottosuolo
nazionale: 
   aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 (1) 
  2)  impiegati  per  l'azionamento  di  macchine  idrovore  per   il
sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione  dei
fondi rustici sui terreni bonificati: 
   aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 (1) 
  3) impiegati per generare  direttamente  o  indirettamente  energia
elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a kW 1: 
   aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . 100 (2) 
  4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei  quali  la
temperatura della superficie  di  scambio  esposta  al  riscaldamento
supera i 700 'C, situati nelle raffinerie e  negli  stabilimenti  che
trasformano i prodotti petroliferi  in  prodotti  chimici  di  natura
diversa: 
   aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 (1); 
 H) Oli combustibili diversi da quelli speciali: 
  1) da usare direttamente come  combustibili  nelle  caldaie  e  nei
forni: 
   aliquote per cento kg: 
     a) densi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  5.500
     b) semifluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  17.832
     c) fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  20.298
     d) fluidissimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52.362
     e) densi con tenore di zolfo inferiore 
 
all'uno per cento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  2.000
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per
ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale: 
   aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 
  3)  impiegati  per  l'azionamento  di  macchine  idrovore  per   il
sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione  dei
fondi rustici sui terreni bonificati: 
   aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 
  4) impiegati per generare  direttamente  o  indirettamente  energia
elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a kW 1: 
   aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
  5) impiegati per produrre direttamente  forza  motrice  con  motori
fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali,  laboratori,
cantieri di costruzione: 
   aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 
  6) destinati, quale ingrediente, alla  fabbricazione  dei  pannelli
fibro-legnosi: 
   aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 
  7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo
dei  motori  marini,   nei   quantitativi   che   saranno   stabiliti
dall'Amministrazione finanziaria: 
   aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 
  8)  destinati  ai  consumi  interni  delle   raffinerie   e   degli
stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici  di
natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi: 
   aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
  9) le  terre  da  filtro  residuate  dalla  lavorazione  degli  oli
lubrificanti, contenenti non  piu'  del  45  per  cento  in  peso  di
prodotti petrolici, sono equiparate, ai  soli  fini  dell'imposta  di
fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta
combustione nelle  caldaie  e  nei  forni.  L'aliquota  d'imposta  si
applica sulla quantita' di prodotti petrolici contenutavi; 
M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili 
   compresi quelli speciali: 
  1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei lavori di
perforazione per ricerche di idrocarburi  e  di  forze  endogene  nel
sottosuolo nazionale ed in altre operazioni  tecnicamente  necessarie
nei pozzi stessi: 
   aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 (1);". 
  4. L'aumento dell'imposta di fabbricazione e  della  corrispondente
sovrimposta di confine di lire 5 al kg disposto,  limitatamente  agli
oli combustibili densi con tenore  di  zolfo  superiore  all'uno  per
cento, dall'articolo 1, comma 1, lettera  e),  del  decreto-legge  13
giugno 1989, n. 228, convertito dalla legge 28 luglio 1989,  n.  277,
e' soppresso. 
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   (1) Per gli oli da gas l'aliquota e' di lire 4.620 per ettolitro. 
   (2) Per gli oli da gas l'aliquota e' di lire 84 per ettolitro.