Art. 2. 
                     Modalita' di ricongiunzione 
  1. Ai fini di  cui  all'articolo  1,  la  gestione  o  le  gestioni
interessate trasferiscono a quella in  cui  opera  la  ricongiunzione
l'ammontare   dei   contributi   di   loro   pertinenza    maggiorati
dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento. 
  2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione  delle
posizioni  assicurative  pone  a  carico  del  richiedente  la  somma
risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in
base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,  necessaria
per la copertura assicurativa relativa al periodo utile  considerato,
e le somme versate dalla gestione o  dalle  gestioni  assicurative  a
norma del comma 1. 
  3. Il  pagamento  della  somma  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
effettuato, su domanda, in un numero di rate  mensili  non  superiore
alla meta' delle mensilita' corrispondenti  ai  periodi  ricongiunti,
con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso  di
variazione medio annuo dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT  con  riferimento
al periodo di dodici  mesi  che  termina  al  31  dicembre  dell'anno
precedente. 
  4. Il debito residuo al momento  della  decorrenza  della  pensione
puo' essere recuperato ratealmente  sulla  pensione  stessa  fino  al
raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3. 
 
          Nota all'art. 2:
             Il   testo   dell'art.   13  della  legge  n.  1338/1962
          (Disposizioni  per  il  miglioramento  dei  trattamenti  di
          pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia e i superstiti) e' il seguente:
             "Art.  13.  -  Ferme restando le disposizioni penali, il
          datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
          l'assicurazione   obbligatoria   invalidita',  vecchiaia  e
          superstiti e che non possa piu' versarli  per  sopravvenuta
          prescrizione  ai  sensi  dell'art.  55 del R.D.L. 4 ottobre
          1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto  nazionale  della
          previdenza  sociale  di  costituire,  nei casi previsti dal
          successivo quarto comma, una rendita vitalizia  riversibile
          pari   alla   pensione   o   quota   di  pensione  adeguata
          dell'assicurazione   obbligatoria   che   spetterebbe    al
          lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
             La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le
          rispettive   quote   di    pertinenza,    all'assicurazione
          obbligatoria   e  al  Fondo  di  adeguamento,  dando  luogo
          all'attribuzione a favore  dell'interessato  di  contributi
          base   corrispondenti,   per  valore  e  numero,  a  quelli
          considerati ai fini del calcolo della rendita.
             La  rendita  integra  con  effetto immediato la pensione
          gia' in essere; in caso contrario i contributi cui al comma
          precedente  sono  valutati  a  tutti  gli  effetti  ai fini
          dell'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
          vecchiaia e i superstiti.
             Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta'
          concessagli   dal   presente   articolo    su    esibizione
          all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  di
          documenti di data certa, dai  quali  possano  evincersi  la
          effettiva  esistenza  e  la  durata del rapporto di lavoro,
          nonche'  la  misura  della  retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore interessato.
             Il  lavoratore,  quando non possa ottenere dal datore di
          lavoro la costituzione della rendita a norma  del  presente
          articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
          salvo il diritto al risarcimento del  danno,  a  condizione
          che   fornisca   all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale  le  prove  del  rapporto   di   lavoro   e   della
          retribuzione indicate nel comma precedente.
             Per  la costituzione della rendita, il datore di lavoro,
          ovvero  il  lavoratore  allorche'  si  verifichi  l'ipotesi
          prevista   al   quarto  comma,  deve  versare  all'Istituto
          nazionale della previdenza sociale  la  riserva  matematica
          calcolata   in  base  alle  tariffe  che  saranno  all'uopo
          determinate e variate,  quando  occorra,  con  decreto  del
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
          consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale  della
          previdenza sociale".