Art. 3.
                       Esercizio della facolta'
  1.  Le facolta' di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una
sola  volta,  salvo  che  il  richiedente  non  possa   far   valere,
successivamente  alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione,
un periodo di assicurazione di  almeno  dieci  anni,  di  cui  almeno
cinque  di  contribuzione  continuativa  in  regime  obbligatorio  in
relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
  2.  La  facolta' di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi
di contribuzione successivi alla data da  cui  ha  effetto  la  prima
ricongiunzione  e  per  i  quali non sussistano i requisiti di cui al
comma 1, puo' esercitarsi solo  all'atto  del  pensionamento  e  solo
presso  la  gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata
la posizione assicurativa.