Art. 4.
          Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento
  1.  Per  gli  effetti  di  cui  agli  articoli  1  e  2 la gestione
previdenziale  presso  cui  si  intende   accentrare   la   posizione
assicurativa  chiede,  entro sessanta giorni dalla data della domanda
di ricongiunzione, alla gestione o alle  gestioni  interessate  tutti
gli  elementi  necessari od utili per la costituzione della posizione
assicurativa  e  la  determinazione  dell'onere  di  riscatto.   Tali
elementi  devono  essere  comunicati  entro novanta giorni dalla data
della richiesta.
  2.  Entro  centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione
presso  cui  si   accentra   la   posizione   assicurativa   comunica
all'interessato  l'ammontare  dell'onere  a  suo  carico  nonche'  il
prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la  relativa  somma  non
sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime
tre rate,  alla  gestione  di  cui  sopra  entro  i  sessanta  giorni
successivi  alla  ricezione della comunicazione, o non sia presentata
entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui  all'articolo
2,  comma  3,  s'intende  che  l'interessato  abbia  rinunciato  alle
facolta' di cui all'articolo 1.
  3.  Il  versamento,  anche  parziale, dell'importo dovuto determina
l'irrevocabilita' della domanda di ricongiunzione.
  4.  La  gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma
2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il  trasferimento
degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di
loro pertinenza secondo i seguenti criteri:
    a)  i  contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli
interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere  dal
primo  giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino
al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale
si effettua il trasferimento;
    b)  le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli
interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere  dal
primo  giorno  dell'anno  successivo  a  quello in cui e' avvenuto il
versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di  esso
e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in
cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli
eventuali   interessi   di   dilazione   incassati   dalla   gestione
trasferente;
    c)   per   i  periodi  coperti  da  contribuzione  figurativa,  o
riconoscibili figurativamente nella  gestione  di  provenienza,  sono
trasferiti  gli  importi corrispondenti ai contributi figurativi base
ed  integrativi  senza  alcuna  maggiorazione   per   interessi;   il
trasferimento  si  effettua anche se la copertura figurativa e' stata
effettuata nella  gestione  medesima  senza  alcuna  attribuzione  di
fondi.
  5.  Dagli  importi  da trasferire sono escluse le somme riscosse ma
non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.
  6.  Il  trasferimento  delle  somme  deve  essere  effettuato entro
sessanta giorni dalla data della  richiesta.  In  caso  di  ritardato
trasferimento la gestione debitrice e' tenuta alla corresponsione, in
aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al  tasso  del  6
per  cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data
della richiesta.