Art. 5.
              Determinazione del diritto e della misura
                            della pensione
  1.  Le norme per la determinazione del diritto e della misura della
pensione   unica   derivante   dalla   ricongiunzione   dei   periodi
assicurativi  sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si
accentra  la   posizione   assicurativa,   purche'   i   periodi   di
contribuzione  ricongiunti  non siano inferiori a 35 anni o sia stata
raggiunta l'eta' per il collocamento a riposo per  aver  maturato  il
diritto  alla  pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme
per la pensione di inabilita' o invalidita'.
  2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito
o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi
medesimi.