Art. 6.
               Coincidenza di periodi di contribuzione
  1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi
coincidenza di piu'  periodi  coperti  da  contribuzione  sono  utili
quelli  relativi  ad  attivita'  effettiva. In mancanza di questa, la
contribuzione e' utile una sola volta ed e' quella  di  importo  piu'
elevato.  La  contribuzione  non  considerata  verra'  rimborsata  su
richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.
  2.  Gli  importi  dei  versamenti volontari non considerati vanno a
scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui  all'articolo  2,
comma 2.