Art. 8.
             Esclusione dall'applicazione di disposizioni
  1.  Nei  confronti  dei  soggetti  che  si avvalgono delle facolta'
previste dalla presente legge, non  si  applicano  le  norme  di  cui
all'articolo  21  della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo
20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della  legge  20
ottobre  1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986,
n. 21.
 
          Note all'art. 8:
             - Il testo dell'art. 21 della legge n. 576/1980 (Riforma
          del sistema previdenziale forense) e' il seguente:
             "Art.  21  (Retribuzione  dei  contributi). - Coloro che
          cessano dall'iscrizione alla Cassa senza  aver  maturato  i
          requisiti  assicurativi  per il diritto alla pensione hanno
          diritto di ottenere  il  rimborso  dei  contributi  di  cui
          all'art.  10,  nonche' degli eventuali contributi minimi e'
          percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi
          quelli  di cui alla tabella E allegata alla legge 22 luglio
          1975, n. 319.
             Sulle  somme  da rimborsare e' dovuto l'interesse legale
          dal 1› gennaio successivo ai relativi pagamenti.
             Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli
          eredi  dell'iscritto  che  non  abbia  maturato  diritto  a
          pensione,  sempreche'  non  abbiano  titolo  alla  pensione
          indiretta.
             In   caso   di   nuova   iscrizione,   l'iscritto   puo'
          ripristinare   il   precedente   periodo   di    anzianita'
          restituendo  alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta
          dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione  secondo
          la  tabella  di  cui  all'art.  16  a  decorrere dalla data
          dell'avvenuto rimborso".
             -  Il testo dell'art. 20 della legge n. 6/1981 (Norme in
          materia di previdenza per gli ingegneri e  gli  architetti)
          e' il seguente:
             "Art.  20  (Restituzione  dei  contributi). - Coloro che
          cessano dall'iscrizione alla Cassa senza  aver  maturato  i
          requisiti  assicurativi  per il diritto alla pensione hanno
          diritto di ottenere  il  rimborso  dei  contributi  di  cui
          all'art.  9, nonche' degli eventuali contributi individuali
          previsti dalla precedente legislazione.
             Sulle  somme  da rimborsare e' dovuto l'interesse legale
          dal 1› gennaio successivo ai relativi pagamenti.
             Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli
          eredi  dell'iscritto  che  non  abbia  maturato  diritto  a
          pensione,  sempreche'  non  abbiano  titolo  alla  pensione
          indiretta.
             In   caso   di   nuova   iscrizione,   l'iscritto   puo'
          ripristinare   il   precedente   periodo   di    anzianita'
          restituendo  alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta
          dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione  secondo
          gli  adeguamenti  di  cui  all'art.  15,  secondo  comma, a
          decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso".
             -  Il  testo  dell'art.  21  della  legge  n.  773/1/982
          (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed  assistenza
          a favore dei geometri) e' il seguente:
             "Art.  21  (Restituzione  dei  contributi). - Coloro che
          cessano dall'iscrizione alla Cassa senza  aver  maturato  i
          requisiti  assicurativi  per il diritto alla pensione hanno
          diritto di ottenere  il  rimborso  dei  contributi  di  cui
          all'art. 10, primo comma, lettera a), e secondo comma.
             Sulle  somme  da  rimborsare  sono  dovuti gli interessi
          legali con decorrenza dal 1› gennaio successivo ai relativi
          pagamenti.
             Il  rimborso  di cui ai precedenti commi spetta anche ai
          superstiti dell'iscritto che non abbia maturato  diritto  a
          pensione,  sempreche'  non  abbiano  titolo  alla  pensione
          indiretta.
             In   caso   di   nuova   iscrizione,   l'iscritto   puo'
          ripristinare   il   precedente   periodo   di    anzianita'
          restituendo  alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta
          dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione  secondo
          le  norme  di  cui  all'art.  16  a  decorrere  dalla  data
          dell'avvenuto rimborso.
             La  restituzione  dei  contributi  versati  in base alle
          previgenti normative si effettua alle condizioni e  con  le
          modalita'  previste  dall'art.  20  della  legge 4 febbraio
          1967, n. 37.
             Il  geometra puo' chiedere che l'importo dovutogli venga
          trasferito ad altro istituto o cassa di previdenza  per  la
          ricongiunzione dei periodi assicurativi".
             -  Il testo dell'art. 21 della legge n. 21/1986 (Riforma
          della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a  favore
          dei dottori commercialisti) e' il seguente:
             "Art.  21 (Restituzione dei contributi). - 1. Coloro che
          cessano dall'iscrizione alla Cassa senza  aver  maturato  i
          requisiti  per  il  diritto  a  pensione  hanno diritto, su
          richiesta, al  rimborso  dei  contributi  versati  a  norma
          dell'art.  10,  maggiorati  degli  interessi  legali dal 1›
          gennaio  successivo  alla  data  dei  relativi  versamenti,
          nonche'  di  una  somma  pari  ad  un quinto del contributo
          soggettivo  annuo  convenzionale  fissato   dall'art.   27,
          moltiplicato   per   gli  anni  di  iscrizione  alla  Cassa
          anteriori a quello di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  maggiorata  degli  interessi  legali a far tempo da
          quest'ultima data.
             2.  Il  rimborso di cui al precedente comma spetta anche
          agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato  diritto  a
          pensione,  sempreche'  non  abbiano  diritto  alla pensione
          indiretta. In tal  caso,  quando  eredi  siano  le  persone
          indicate  alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 7 e il
          rimborso risulti inferiore a lire  10  milioni,  questo  e'
          integrato a tale importo.
             3.  In  caso  di  nuova iscrizione, l'iscritto che abbia
          richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del  comma  1
          puo'  ripristinare  il  pregresso  periodo  di  anzianita',
          restituendo alla Cassa la somma dei contributi  di  cui  ha
          ottenuto  il rimborso, rivalutata a norma dell'ultimo comma
          dell'art. 15, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno
          di  reiscrizione  e maggiorata degli interessi al tasso del
          10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.
             4.  Coloro  che  cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo
          trenta anni o venticinque anni di contribuzione senza  aver
          conseguito  il diritto a pensione per ragioni di eta' e che
          non abbiano chiesto il rimborso dei contributi ai sensi del
          comma  1  o che, avendolo richiesto, abbiano poi restituito
          detti contributi  ai  sensi  del  comma  3,  conseguono  il
          diritto  a  pensione  al raggiungimento rispettivamente del
          sessantacinquesimo e del settantesimo anno di eta'. In caso
          di  loro  premorienza,  gli  eredi hanno diritto a pensione
          indiretta secondo le disposizioni dell'art. 7".