Art. 8. Esclusione dall'applicazione di disposizioni 1. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facolta' previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 21 della legge n. 576/1980 (Riforma del sistema previdenziale forense) e' il seguente: "Art. 21 (Retribuzione dei contributi). - Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 10, nonche' degli eventuali contributi minimi e' percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di cui alla tabella E allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319. Sulle somme da rimborsare e' dovuto l'interesse legale dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti. Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreche' non abbiano titolo alla pensione indiretta. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto puo' ripristinare il precedente periodo di anzianita' restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all'art. 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso". - Il testo dell'art. 20 della legge n. 6/1981 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) e' il seguente: "Art. 20 (Restituzione dei contributi). - Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 9, nonche' degli eventuali contributi individuali previsti dalla precedente legislazione. Sulle somme da rimborsare e' dovuto l'interesse legale dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti. Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreche' non abbiano titolo alla pensione indiretta. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto puo' ripristinare il precedente periodo di anzianita' restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo gli adeguamenti di cui all'art. 15, secondo comma, a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso". - Il testo dell'art. 21 della legge n. 773/1/982 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) e' il seguente: "Art. 21 (Restituzione dei contributi). - Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 10, primo comma, lettera a), e secondo comma. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti. Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche ai superstiti dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreche' non abbiano titolo alla pensione indiretta. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto puo' ripristinare il precedente periodo di anzianita' restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo le norme di cui all'art. 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso. La restituzione dei contributi versati in base alle previgenti normative si effettua alle condizioni e con le modalita' previste dall'art. 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37. Il geometra puo' chiedere che l'importo dovutogli venga trasferito ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi". - Il testo dell'art. 21 della legge n. 21/1986 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti) e' il seguente: "Art. 21 (Restituzione dei contributi). - 1. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'art. 10, maggiorati degli interessi legali dal 1 gennaio successivo alla data dei relativi versamenti, nonche' di una somma pari ad un quinto del contributo soggettivo annuo convenzionale fissato dall'art. 27, moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge, maggiorata degli interessi legali a far tempo da quest'ultima data. 2. Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreche' non abbiano diritto alla pensione indiretta. In tal caso, quando eredi siano le persone indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 7 e il rimborso risulti inferiore a lire 10 milioni, questo e' integrato a tale importo. 3. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 puo' ripristinare il pregresso periodo di anzianita', restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata a norma dell'ultimo comma dell'art. 15, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso. 4. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo trenta anni o venticinque anni di contribuzione senza aver conseguito il diritto a pensione per ragioni di eta' e che non abbiano chiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 o che, avendolo richiesto, abbiano poi restituito detti contributi ai sensi del comma 3, conseguono il diritto a pensione al raggiungimento rispettivamente del sessantacinquesimo e del settantesimo anno di eta'. In caso di loro premorienza, gli eredi hanno diritto a pensione indiretta secondo le disposizioni dell'art. 7".