Art. 9.
Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, recante riforma
   della  Cassa  nazionale  di  previdenza  e assistenza a favore dei
   dottori commercialisti.
  1.  I  limiti  di  anzianita' di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano  a  coloro  che  hanno
compiuto  rispettivamente  65 o 70 anni di eta' prima dell'entrata in
vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
  2.  In caso di sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a
favore dei dottori commercialisti  si  provvedera'  ad  innalzare  le
aliquote   contributive  a  carico  degli  iscritti,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986,  senza
alcun aggravio a carico dello Stato.
 
          Note all'art. 9:
             -  Il  testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n.
          21/1986 e' il seguente: "1. La  pensione  di  vecchiaia  e'
          corrisposta   a   coloro   che   abbiano   compiuto  almeno
          sessantacinque anni di eta', dopo  almeno  trenta  anni  di
          effettiva  iscrizione  e  contribuzione, oppure che abbiano
          compiuto  almeno  settanta  anni  di   eta'   dopo   almeno
          venticinque  anni di effettiva iscrizione e contribuzione".
             -  Il testo dell'art. 13 della predetta legge n. 21/1986
          e' il seguente:
             "Art.   13   (Variabilita'  dei  contributi).  -  1.  La
          percentuale di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b), e
          il  contributo  minimo,  di  cui  al  comma  2 del medesimo
          articolo, possono essere variati  ogni  quattro  anni,  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          con  effetto  dal  1›  gennaio  dell'anno  successivo.   La
          percentuale  non  puo' eccedere rispettivamente il 15 ed il
          4,5 per cento.
             2. La percentuale di cui all'art. 11 puo' essere variata
          annualmente, con decreto del Ministro del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  con  effetto dal 1› gennaio dell'anno
          successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento.
            3.  I  provvedimenti  di  cui  ai  commi  precedenti sono
          adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione
          della  Cassa,  o  su  richiesta  motivata di questo, e sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana.
             4.  Per  determinare  le  aliquote  si tiene conto delle
          risultanze dei bilanci consuntivi  della  Cassa  e  di  una
          verifica   tecnica,   da   disporre   ogni   quattro  anni,
          sull'equilibrio  della  gestione  e  dell'andamento   delle
          entrate  contributive  e  degli oneri di pensione accertati
          con riferimento al  quadriennio  di  gestione,  nonche'  di
          eventuali adeguate proiezioni previsionali.
             5.  Le  percentuali  e  il  contributo  minimo di cui al
          presente articolo devono essere aumentati quando la  misura
          delle  entrate  annue  complessive  non  sia  sufficiente a
          provvedere a tutte le  spese  per  il  funzionamento  della
          Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza, che
          non deve essere inferiore a tre volte  l'ultima  annualita'
          delle  pensioni  erogate.  Le  percentuali  possono  essere
          diminuite quando le entrate  complessive  della  Cassa  per
          contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento
          le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della
          Cassa  e  per  le  prestazioni  erogate nell'anno stesso, e
          comunque il fondo per la previdenza sia  di  ammontare  non
          inferiore a cinque annualita' delle pensioni in essere alla
          fine di ciascun anno".