Art. 9. Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, recante riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti. 1. I limiti di anzianita' di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di eta' prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21. 2. In caso di sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti si provvedera' ad innalzare le aliquote contributive a carico degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986, senza alcun aggravio a carico dello Stato.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 21/1986 e' il seguente: "1. La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di eta' dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione". - Il testo dell'art. 13 della predetta legge n. 21/1986 e' il seguente: "Art. 13 (Variabilita' dei contributi). - 1. La percentuale di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b), e il contributo minimo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere variati ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. La percentuale non puo' eccedere rispettivamente il 15 ed il 4,5 per cento. 2. La percentuale di cui all'art. 11 puo' essere variata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento. 3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e dell'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonche' di eventuali adeguate proiezioni previsionali. 5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualita' delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualita' delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno".