Art. 11. 
1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982,  n.
646, e' sostituito dal seguente: 
"Le persone condannate con sentenza definitiva per il  reato  di  cui
all'articolo  416-bis  del  codice  penale  o  gia'  sottoposte,  con
provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle
associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge,  sono  tenute  a
comunicare per dieci anni, ed  entro  trenta  giorni  dal  fatto,  al
nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale,  tutte  le
variazioni  nella  entita'  e  nella  composizione   del   patrimonio
concernenti elementi di valore non  inferiore  ai  venti  milioni  di
lire. Entro il 31 gennaio di ciascun  anno  sono  altresi'  tenuti  a
comunicare le variazioni  intervenute  nell'anno  precedente,  quando
concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. 
Sono  esclusi  i  beni  destinati  al  soddisfacimento  dei   bisogni
quotidiani".