Art. 12. 
1. Nel numero 2-bis) dell'articolo 13 della legge 10  febbraio  1962,
n. 57, le parole "dagli articoli 10 e 10-ter" sono  sostituite  dalle
seguenti: "dall'articolo 10". 
2. Nel numero 2-bis) del primo comma dell'articolo 21 della legge  10
febbraio 1962, n.  57,  dopo  le  parole  "di  un  provvedimento"  e'
inserita la seguente: "definitivo".