Art. 13. 
1. Nell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
"1-bis.  Per  i  condannati  per  reati  commessi  per  finalita'  di
terrorismo  o  di  eversione  dell'ordinamento   costituzionale,   di
criminalita' organizzata, nonche' per il reato indicato nell'articolo
630 del codice penale,  devono  essere  acquisiti  elementi  tali  da
escludere  la  attualita'  dei  collegamenti  con   la   criminalita'
organizzata".