Art. 13. 1. Nell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per i condannati per reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalita' organizzata, nonche' per il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata".