Art. 14. 
1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione  gia'  pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data  le
disposizioni della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  concernenti  le
indagini e l'applicazione delle misure di  prevenzione  di  carattere
patrimoniale,  nonche'  quelle  contenute  negli  articoli  da  10  a
10-sexies della medesima  legge,  si  applicano  con  riferimento  ai
soggetti  indiziati  di  appartenere   alle   associazioni   indicate
nell'articolo  1  della  predetta   legge   o   a   quelle   previste
dall'articolo 75 della legge 22 dicembre  1975,  n.  685,  ovvero  ai
soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attivita' delittuosa da cui
si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'articolo  630
del codice penale. 
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma  1,  la  riabilitazione
prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto  1988,  n.  327,  puo'
essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione  della  misura  di
prevenzione. 
3. La riabilitazione comporta, altresi', la  cessazione  dei  divieti
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.