Art. 14. 1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione gia' pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonche' quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attivita' delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione. 3. La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.