Art. 15. 
1. I presidenti delle giunte regionali, gli  assessori  regionali,  i
sindaci, i presidenti delle giunte provinciali,  gli  assessori  e  i
consiglieri comunali e provinciali,  i  presidenti  ed  i  componenti
degli   organi   esecutivi   di   consorzi,   associazioni,   aziende
municipalizzate comunali e provinciali,  unita'  sanitarie  locali  e
comunita' montane, i presidenti dei consigli circoscrizionali  aventi
le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1987, n. 278,
qualora vengano sottoposti  a  procedimento  penale  per  il  delitto
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero per i delitti
di favoreggiamento commessi in relazione ad esso, sono sospesi  dalle
funzioni dalla data del provvedimento che dispone il giudizio  ovvero
dalla data in cui sono  presentati  o  sono  citati  a  comparire  in
udienza per il giudizio. 
2. I predetti sono sospesi dalle funzioni qualora nei loro  confronti
il  Tribunale  abbia  applicato,  ancorche'  con  provvedimento   non
definitivo,  una  misura  di  prevenzione  in  quanto  indiziati   di
appartenere ad una delle associazioni di  cui  all'articolo  1  della
legge 31 maggio 1965, n. 575. 
3. Gli stessi  decadono  dall'ufficio  dalla  data  di  passaggio  in
giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al
comma 1 o da  quella  in  cui  diviene  definitivo  il  provvedimento
dell'autorita' giudiziaria che commina una missura di prevenzione. 
4. La sospensione e' adottata con provvedimento del prefetto.  A  tal
fine  al  medesimo  sono  comunicati,  a   cura   della   cancelleria
competente, i provvedimenti adottati dal giudice. La sospensione  dei
presidenti delle giunte regionali  e  degli  assessori  regionali  e'
disposta con le modalita' stabilite con decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  da  adottarsi  su  proposta  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali  e
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 
5. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti  gli
enti  di  cui  al  comma  1,  l'autorita'   giudiziaria   ha   emesso
provvedimenti che  comportano  la  sospensione  o  la  decadenza  dei
pubblici ufficiali degli enti medesimi  e  vi  e'  la  necessita'  di
verificare che  non  ricorrano  pericoli  di  infiltrazione  di  tipo
mafioso nei servizi degli stessi  enti,  il  prefetto  puo'  accedere
presso gli  enti  interessati  per  acquisire  dati  e  documenti  ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi. 
6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse  all'Alto
commissario per il coordinamento della lotta  contro  le  delinquenza
mafiosa.