Art. 16. 1. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la deliquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esitano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attivita' riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, nonche' il prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attivita' delle pubbliche amministrazioni, richiedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.