Art. 16. 
  1. L'Alto commissario per il coordinamento della  lotta  contro  la
deliquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di accertamento
e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di
fondati  elementi  comunque  acquisiti,  che  esitano  tentativi   di
infiltrazioni di tipo mafioso nelle  attivita'  riguardanti  appalti,
concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o  contratti  similari
per la realizzazione di  opere  e  di  lavori  pubblici,  nonche'  il
prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri  conferitigli  dalla
legge, quando  sia  necessario  assicurare  il  regolare  svolgimento
dell'attivita'   delle   pubbliche    amministrazioni,    richiedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai competenti organi statali
e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti  dalla
legge.