Art. 17. 1. Fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneita' di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e gapitolati speciali, nonche', per le finalita' della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. 3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono, altresi', definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni fiduciarie, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato; e' prevista, altresi', in caso di inadempimento, la sospensione dell'albo nazionale dei costruttori, nei casi di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso.