Art. 17. 
1. Fino all'integrale  recepimento  delle  direttive  comunitarie  in
materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa
della disciplina organica dei  sistemi  di  aggiudicazione  di  opere
pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18. 
2. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
dei lavori  pubblici,  sentiti  i  Ministri  dell'interno  e  per  il
coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni
per garantire omogeneita' di comportamenti delle stazioni committenti
relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi  di  gara  e  gapitolati
speciali,  nonche',  per   le   finalita'   della   presente   legge,
disposizioni per la qualificazione  dei  soggetti  partecipanti  alle
gare. 
3. Entro lo stesso termine  di  cui  al  comma  2,  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa
con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  sono,  altresi',  definite
disposizioni  per  il  controllo  sulle  composizioni  azionarie  dei
soggetti  aggiudicatari  di   opere   pubbliche,   ivi   compresi   i
concessionari, e sui relativi  mutamenti  societari.  Con  lo  stesso
decreto sono comunque vietate intestazioni fiduciarie,  di  cui  deve
essere   comunque   prevista   la   cessazione   entro   un   termine
predeterminato; e' prevista, altresi', in caso di  inadempimento,  la
sospensione  dell'albo  nazionale  dei  costruttori,  nei   casi   di
recidiva, la cancellazione dall'albo stesso.