Art. 18. 
1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare  per  gli
appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono
iscritte all'albo  nazionale  dei  costruttori  le  imprese  singole,
ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente. 
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono  tenuti
a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. 
3.  Salvo  che  la  legge  non  disponga,  per  specifici  interventi
ulteriori a diverse condizioni,  l'affidamento  in  subappalto  o  in
cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori pubblici compresi
nell'appalto  e'   autorizzato   dall'ente   o   dall'amministrazione
appaltante, qualora sussistano le seguenti condizioni: 
1) che le opere  da  subappaltare  o  da  affidare  in  cottimo,  ivi
compresi gli impianti e lavori speciali, di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come sostituito dall'articolo
1 della legge 15 novembre 1986, n. 768, non superino complessivamente
il  quaranta  per  cento   dell'importo   netto   di   aggiudicazione
dell'appalto con limite massimo del quindici per cento  per  le  opre
della categoria prevalente; 
2) che  l'impresa  affidataria  del  subappalto  o  del  cottimo  sia
iscritta  all'albo   nazionale   dei   costruttoriper   categorie   e
classifiche di importo corrispondenti  ai  lavori  da  realizzare  in
subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente,  e'
sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
3) che non  sussista,  nei  confronti  dell'impresa  affidataria  del
subappalto o del cottimo alcuno del divieti previsti dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
4) che l'impresa abbia indicato all'atto dell'offerta  le  opere  che
intenda subappaltare o concedere in cottimo. 
4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e  le  opere
affidata  in  subappalto,  gli  stessi  prezzi   unitari   risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non supereiore al venti per cento. 
5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e  quella  subappaltatrice
deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione  o  ente
committente e al direttore dei lavori entro venti giorni  dalla  data
del contratto stesso. 
6. Nei  cartelli  esposti  all'esterno  del  cantiere  devono  essere
indicati anche i nominativi  di  tutte  le  imprese  subappaltatrici,
nonche' i dati di cui al comma 3, numero 2). 
7.  L'appaltatore  di  opere  pubbliche  e'   tenuto   ad   osservare
integralmente il trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai
contratti collettivi  nazionale  e  territoriale  in  vigore  per  il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori,  e'  altresi'
responsabile in valida dell'osservanza delle norme anzidette da parte
dei  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  dipendenti   per   le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo
tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono  all'ammministrazione
o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione  di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa  la  Cassa  edile,
assicurativi ed antinfortunistici, nonche' copia  del  piano  al  cui
comma 8. L'appaltatore e, suo  tramite,  le  imprese  subappaltatrici
trasmettono periodicamente  all'amministrazione  o  ente  committente
copia  dei  versamenti  contributivi,   previdenziali,   assicurativi
nonche' di quelli dovuti agli  organismi  paritetici  previsti  dalla
contrattazione collettiva. 
8. Le  stazioni  committenti  stabiliscono  a  carico  delle  imprese
esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano
e' messo a disposizione  delle  autorita'  competenti  preposte  alle
verifiche ispettive  di  controllo  dei  cantieri.  L'affidatario  e'
tenuto a curare il coordinamento di tutte  le  imprese  operanti  nel
cantiere, al fini  di  rendere  gli  specifici  piani  redatti  dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il  piano
presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione  temporanea
di  impresa  o  di  consorzio,  detto  obbligo  incombe   all'impresa
mandataria o designata quale  capogruppo.  Il  direttore  tecnico  di
cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte  le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
9. L'impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del  subappalto
o del cottimo deve presentare all'ente o  amministrazione  appaltante
apposita documentata domanda da cui risultino gli elementi  richiesti
al comma 3, numeri  1),  2)  e  4),  corredata  dalle  certificazioni
dell'albo nazionale dei costruttori  o  della  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e dalla dichiarazione circa  la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di  collegamento
a  norma  dell'articolo  2359  del  codice   civile   con   l'impresa
affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione  deve
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso  di
associazione temporanea, societa' o consorzio. 
10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto  non
puo' formare oggetto di ulteriore subappalto. 
11. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10  si  applicano
anche alle associazioni temporanee di impresa e alle  societa'  anche
consortili, di cui agli articoli 20 e 23-bis  della  legge  8  agosto
1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni,  quando  le
imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente  le
opere scorporabili, nonche' alle concessioni per la realizzazione  di
opere pubbliche ed  agli  appalti  pubblici  stipulati  a  trattativa
privata.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano   altresi'   alle
associazioni  in  partecipazione  quando  l'associante  non   intende
eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalti. 
12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10  si  applicano
anche ai noli a caldo o ai contratti similari che prevedano l'impiego
di mano d'opera da parte dell'impresa affidataria. 
13. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, si  applicano
anche  ai  casi  in  cui,  in  base  alla   normativa   vigente,   la
presentazione di un'offerta o  comunque  l'affidamento,  singolarente
ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale  dei  costruttori,  e'
consentita ad imprese la  cui  attivita'  non  sia  riconducibile  ad
alcune di quelle elencate dalle tabelle  di  classificazione  per  le
iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori. 
14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di  cui  ai
commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi  relativi
ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata
in vigore della presente legge. Fino al  duecentoquarantesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  la
disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione
all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in
subappalto ed in cottimo puo' essere autorizzato  dall'ente  o  dalla
stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei  requisiti  di
cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 
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