Art. 19. 
1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584,
e' sostituito dal seguente: 
"Sono ammessi a presentare  offerte  per  gli  appalti  di  cui  alla
presente legge, nonche' per appalti  in  genere  di  opere  pubbliche
eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro
concessionari o da cooperative o  consorzi  ammessi  a  contributo  o
concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese  riunite
che,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano   conferito
mandato collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  una  di  esse,
qualificata capogruppo, la quale esprime  l'offerta  in  nome  e  per
conto proprio e delle mandanti, nonche' consorzi  di  cooperative  di
produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e
dal  regio  decreto  12  febbraio  1911,   n.   278,   e   successive
modificazioni ed integrazioni". 
2. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 8  agosto  1977,  n.
584, e' sostituito dal seguente: 
"Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per  gli
appalti  di  cui  all'articolo  1,  vengono   indicati   nel   baldo,
nell'avviso di gara o, quando si ricorre a  trattativa  privata,  nel
capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con  il  relativo
importo, la cui esecuzione puo' essere assunta in proprio da  imprese
mandanti, individuate prima  della  presentazione  dell'offerta,  che
siano iscritte all'albo nazionale dei  costruttori  per  categoria  e
classifica corrispondenti alle parti elette". 
3.  E'  vietata  l'associazione  anche   in   partecipazione   o   il
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  concomitante  o   successivo
all'aggiudicazione della gara. 
4. La violazione della  disposizione  di  cui  al  comma  3  comporta
l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  la  nullita'  del  contratto,
nonche'  l'esclusione   delle   imprese   riunite   in   associazione
concomitante o successiva  dalle  nuove  gare  relative  ai  medesimi
lavori.