Art. 20. 1. Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, ed all'articolo 9 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, ed all'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle forme di pubblicita' a carattere nazionale ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonche' dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato.