Art. 20. 
1. Prima della stipula del  contratto  relativo  ad  opere  o  lavori
riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente  appaltante  procede,
nei casi e con le modalita' di  cui  all'articolo  7  della  legge  2
febbraio 1973, n. 14, ed all'articolo 9 della legge 2 febbraio  1973,
n. 14, ed all'articolo 9  della  legge  8  agosto  1977,  n.  584,  e
successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle forme  di
pubblicita' a carattere nazionale ivi  previste,  integrate,  se  del
caso, con altre a carattere locale,  alla  pubblicazione  dell'elenco
delle imprese invitate e di quelle partecipanti  alla  gara,  nonche'
dell'impresa  vincitrice  o  prescelta  indicando   il   sistema   di
aggiudicazione adottato.