Art. 21. 
1. L'articolo 32-quater del codice penale e' sostituito dal seguente: 
"Art. 32-quater. (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita'
di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna  per
i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353,  355,
356, 416, 416-bis, 437,501,  501-bis,  640,  numero  1)  del  secondo
comma,  commessi  in   danno   o   in   vantaggio   di   un'attivita'
imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacita'
di contrattare con la pubblica amministrazione".