Art. 22. 
 
  1. Dopo l'articolo 640 del codice penale e' inserito il seguente: 
      "Art. 640-bis. - (Truffa  aggravata  per  il  conseguimento  di
erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione  da  uno  a  sei
anni e si procede d'ufficio se  il  fatto  di  cui  all'articolo  640
riguarda contributi,  finanziamenti,  mutui  agevolati  ovvero  altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
da parte dello Stato,  di  altri  enti  pubblici  o  delle  Comunita'
europee".