Art. 22. 1. Dopo l'articolo 640 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 640-bis. - (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee".