Art. 23. 
1. L'articolo 648-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: 
"Art. 648-bis. - (Riciclaggio. -  Fuori  dei  casi  di  concorso  nel
reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilita' provenienti
dai  delitti  di  rapina  aggravata,  di  estorsione  aggravata,   di
sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti  concernenti
la produzione o il traffico di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,
con altro denaro, altri beni  o  altre  utilita',  ovvero  ostacolata
l'identificazione della loro provenienza  dai  delitti  suddetti,  e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la  multa  da
lire due milioni a lire trenta milioni. 
La pena e' aumentata quando il fatto e'  commesso  nell'esercizio  di
un'attivita' professionale. 
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".