Art. 24. 
1. Dopo l'articolo 648-bis del codice penale e' inserito il seguente: 
Art. 648-ter. - (Impiego di denaro, beni o  utilita'  di  provenienza
illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso  nel  reato  e  dei
casi previsti dagli articoli 648  e  648-bis,  impiega  in  attivita'
economiche o finanziarie denaro, beni o  altre  utilita'  provenienti
dai  delitti  di  rapina  aggravata,  di  estorsione  aggravata,   di
sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti  concernenti
la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la  multa  da
lire due milioni a lire trenta milioni. 
La pena e' autmentata quando il fatto e' commesso  nell'esercizio  di
un'attivita' professionale. 
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.