Art. 27. 
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo  4  della  legge  22  maggio
1975, n. 152,  e  dalle  disposizioni  in  materia  di  produzione  e
traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso  di  operazioni
di polizia per la prevenzione e la repressione del  delitto  previsto
dall'articolo 416-bis del codice  penale  e  di  quelli  commessi  in
relazione ad  esso,  nonche'  dei  delitti  previsti  dagli  articoli
648-bis e 648-ter dello  stesso  codice  e  di  quelli  indicati  nei
medesimi articoli, possono procedere in ogni  luogo  al  controllo  e
all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei  bagagli  e  degli  effetti
personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono  essere
rinvenuti denaro o valori costituenti  il  prezzo  della  liberazione
della  persona  sequestrata,  o  provenienti  dai  delitti  predetti,
nonche' armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle
ispezioni e' redatto processo verbale in appositi  moduli,  trasmessi
entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il  quale,  se
ne  ricorrono  i  presupposti,  li  convalida  entro  le   successive
quarantotto ore. 
2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di  necessita'  ed
urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, gli ufficiali di polizia  giudiziaria  possono  altresi'
procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque
entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il  quale,  se
ne  ricorrono  i  presupposti,  le  convalida  entro  le   successive
quarantotto ore.