Art. 29. 
1. L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936,  n.  375,  e'
sostituito dal seguente: 
"Art. 96. - 1. Chiunque svolge l'attivita' prevista  dall'articolo  1
per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma  senza
averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia e'  punito  con
la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa  da
lire quattro milioni a lire venti milioni. 
2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo  2
e' punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 
3. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle  funzioni  loro
attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente  o  persona  sia
esercitata    l'attivita'    prevista    dall'articolo    1     senza
l'autorizzazione  della  Banca  d'Italia,   ne   fanno   denunzia   a
quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1".