Art. 30. 
1.  L'articolo  13  del  decreto-legge  15  dicembre  1979,  n.  625,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e'
sostituito dal seguente: 
"Art. 13.  -  1.  Deve  essere  identificato  a  cura  del  personale
incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la  propria  personale
responsabilita', le complete generalita' del soggetto per  conto  del
quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque  compie  operazioni
che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di
qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalita' previste
dal comma 7, presso: 
a) uffici della pubblica amministrazione,  ivi  compresi  gli  uffici
postali; 
b) enti creditizi; 
c) operatori finanziari e di borsa iscritti in  albi  o  soggetti  ad
autorizzazione amministrativa; 
d) altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano,
anche per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie
o per interposta persona, i soggetti di cui alle lettere b) e c). 
2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  anche  allorquando,
per la natura e le modalita' delle operazioni  poste  in  essere,  si
puo' ritenere che piu' operazioni effettuate in momenti diversi e  in
un circoscritto periodo di tempo, ancorche'  singolarmente  inferiori
al limite di importo indicato nel comma  1,  costituiscono  nondimeno
parti di un'unica operazione. 
3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli  mezzi
di  pagamento,  le  complete   generalita'   ed   il   documento   di
identificazione di chi effettua  l'operazione,  nonche'  le  complete
generalita' dell'eventuale soggetto per conto del quale  l'operazione
stessa viene eseguita, devono risultare da  apposito  registro  o  da
altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili. 
4. Le scritture indicate nel comma 3 vanno conservate per  la  durata
di dieci anni. 
5. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato,  il  personale
incaricato  dell'operaione,  che   contravviene   alle   disposizioni
precedenti, e' punito con la multa da  lire  cinque  milioni  a  lire
venticinque milioni. 
6. Salvo che il fatto costituisca un piu'  grave  reato,  l'esecutore
dell'operazione, che omette di indicare le generalita'  del  soggetto
per conto del quale eventualmente esegue  l'operazione  o  le  indica
false, e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno  e  con  la
multa da lire un milione a lire dieci milioni. 
7. L'importo di cui  al  comma  1  e'  determinato  con  decreto  del
Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio". _tfe_taj 2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  hanno
effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge per i soggetti indicati  alle  rimanenti  lettere.  Le
modalita'  della  loro  attuazione  sono  disciplinate  dal  Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio.