Art. 31. 
1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n-  281,
e' sostituito dal seguente: 
"Chiunque partecipa in una  societa'  esercente  attivita'  bancarie,
societa' con azioni quotate in borsa, societa' per  azioni  esercenti
il credito, nonche' casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente
creditizio, in misure superiore al due  per  cento  del  capitale  di
questa, deve darne comunicazione scritta alla societa' stessa e  alla
Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione
ha superato il detto limite. Le  successive  variazioni  di  ciascuna
partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello
in cui la misura dell'aumento o  della  diminuzione  ha  superato  la
meta'  della  percentuale  stabilita  o   da   quello   in   cui   la
partecipazione si e' ridotta entro la percentuale stessa".