Art. 31. 1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n- 281, e' sostituito dal seguente: "Chiunque partecipa in una societa' esercente attivita' bancarie, societa' con azioni quotate in borsa, societa' per azioni esercenti il credito, nonche' casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio, in misure superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla societa' stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si e' ridotta entro la percentuale stessa".