Art. 32. 
1. Il numero 2) dell'articol  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e' sostituito dal seguente: 
"2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai  sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. o della legge 31 maggio  1965,
n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi  gli
effetti della riabilitazione".