Art. 32. 1. Il numero 2) dell'articol 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e' sostituito dal seguente: "2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione".