Art. 33 
1. Dopo l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e'  inserito
il seguente: 
"Art. 2-bis. - I. Nei procedimenti per l'applicazione di  una  misura
di prevenzione, le disposizioni  dell'articolo  1  non  si  applicano
quando sia stata provvisoriamente disposta  una  misura  personale  o
interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora  gli
interessati  o  i  loro  difensori   espressamente   rinunzino   alla
sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del  pubblico
ministero,  dichiari,  con  ordinanza   motivata   non   impugnabile,
l'urgenza del procedimento".