Art. 34. 
1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica  e  presso  le
cancellerie dei tribunali sono istituiti  appositi  registri  per  le
annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Le modalita'  di
tenuta, i tipi dei registri, le  annotazioni  che  vi  devono  essere
operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e  giustizia
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni  relative
alle annotazioni operate nei registri. 
  3. I provvedimenti definitivi con i quali  l'autorita'  giudiziaria
applica misure di prevenzione o  concede  la  riabilitazione  di  cui
all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono iscritti  nel
casellario giudiziale secondo le modalita' e con le  forme  stabilite
per le condanne penali. Nei certificati  rilasciati  a  richiesta  di
privati  non  e'  fatta  menzione  delle   suddette   iscrizioni.   I
provvedimenti  di  riabilitazione  sono  altresi'   comunicati   alla
questura  competente  con  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575.