Art. 35. 
1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore
della presente legge per il delitto di cui all'articolo  414-bis  del
codice penale siano state disposte le indagini  e  le  misure  finora
previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n.  646,  il
procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue
innanzi al giudice competente  per  l'applicazione  della  misura  di
prevenzione ai sensi della  legge  31  maggio  1965,  n-  575,  ferma
restando l'efficacia dei  provvedimenti  gia'  adottati  dal  giudice
penale. 
2. A tal fine, il giudice penale trasmette  gli  atti  necessari,  ad
eccezione  di  quelli  che  occorra  tenere  segreti  ai   fini   del
procedimento di prevenzione non sia in corso,  al  procuratore  della
Repubblica  competente;  si  osservano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646.