Art. 36. 
1. Sono abrogati l'articolo 10-ter della legge  31  maggio  1965,  n.
575, il quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge  13
settembre 1982, n. 646. 
2. La seconda parte  del  settimo  comma  dell'articolo  416-bis  del
codice penale e' abrogata; restano tuttavia  ferme  le  decadenze  di
diritto ivi previste conseguenti  a  sentenze  divenute  irrevocabili
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 19 marzo 1990 
 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri 
                                  GAVA, Ministro dell'interno 
                                  VASSALLI,  Ministro  di  grazia   e
                                  giustizia 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI