Art. 36. 1. Sono abrogati l'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-bis del codice penale e' abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 marzo 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro dell'interno VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI