Art. 6. 
1. Il primo comma dell'articolo 10-quinquies della  legge  31  maggio
1965, n. 575, e' sostituito dal seguente: 
"Il pubblico amministratore, il funzionario  o  il  dipendente  dello
Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di
servizi  pubblici  che  consente  alla  conclusione  di  contratti  o
subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10,  e'
punito con la reclusione da due a quattro anni".