Art. 6. 1. Il primo comma dell'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente: "Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, e' punito con la reclusione da due a quattro anni".