Art. 7. 
1. Dopo l'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965,  n.  575,
e' aggiunto il seguente: 
"Art.  10-sexies.  -  1.  La  pubblica  amministrazione,   prima   di
rilasciare  o  consentire   le   licenze,   le   autorizzazioni,   le
concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni  previste
dall'articolo 10, e prima di stipulare,  approvare  o  autorizzare  i
contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire
apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza
di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o
dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo  10
ovvero  del  secondo  comma  dell'articolo  10-quater   nonche'   dei
provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo  10.  Lo  stesso
obbligo sussiste per i rinnovi, allorche' la legge  dispone  che  gli
stessi abbiano luogo con provvedimento formale. 
2.  La  certificazione  e'  rilasciata  dalla  prefettura  nella  cui
circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati,  su
richiesta   dell'amministrazione   o   dell'ente   pubblico,   previa
esibizione dei certificati di residenza e di  stato  di  famiglia  di
data non anteriore a tre mesi. 
3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario  di  opere  o
servizi  pubblici,  la  certificazione,  oltre   che   su   richiesta
dell'amministrazione o dell'ente pubblico  interessati,  puo'  essere
rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa  acquisizione
dell'interessato dei certificati di residenza e di stato di  famiglia
di data non anteriore a tre mesi. 
4.  Quando  gli  atti  o  i   contratti   riguardano   societa',   la
certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa
e' altresi' richiesta, se trattasi  di  societa'  di  capitali  o  di
societa' cooperative, nei confronti dell'amministratore e del  legale
rappresentante; se trattasi  di  societa'  in  nome  collettivo,  nei
confronti di tutti i soci; se trattasi  di  societa'  in  accomandita
seplice,  nei  confronti  dei  soci  accomandatari;  se  trattasi  di
consorzi, nei confronti di  chi  ne  ha  la  rappresentanza  e  degli
imprenditori o societa' consorziate. Se trattasi  delle  societa'  di
cui  all'articolo  2506  del  codice  civile  la  certificazione   e'
richiesta nei confronti di coloro che  rappresentano  stabilmente  la
societa' nel territorio dello Stato. 
5. Ai fini dell'applicazione  della  specifica  disciplina  dell'albo
nazionale dei costruttori, la certificazione  e'  altresi'  richiesta
nei confronti del direttore tecnico dell'impresa. 
6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del
privato interessato presentata  alla  prefettura  competente  per  il
luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede,  se  trattasi  si
societa', impresa o ente.  La  relativa  domanda,  alla  quale  vanno
allegati i certificati prescritti, deve specificare i  provvedimenti,
atti o contratti per  i  quali  la  certificazione  e'  richiesta  ed
indicare  le  amministrazione   o   enti   pubblici   ai   quali   la
certificazione deve essere inviata  ovvero  il  numero  di  esemplari
occorrenti e la persona, munita di procura  speciale,  incaricata  di
ritirarli. La certificazione e' valida per tre mesi  dalla  data  del
rilascio e puo' essere esibita anche in copia  autenticata  ai  sensi
dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione
rilasciata   al    privato    deve    comunque    essere    trasmessa
all'amministrazione  o  all'ente  pubblico  interessato  entro  venti
giorni dalla data del rilascio. 
7. Nei  casi  di  urgenza,  in  attesa  che  pervanga  alla  pubblica
amministrazione o al concessionario  la  certificazione  prefettizia,
l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 puo' essere  effettuata
sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessa  attesti  di
non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a
conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso  per
l'applicazione della misura di  prevenzione  o  di  una  delle  cause
ostative  all'iscrizione  negli  albi  di  appaltatori  o   fornitori
pubblici   ovvero   nell'albo   nazionale   dei    costruttori.    La
sottoscrizione della dichiarazione deve  essere  autenticata  con  le
modalita' stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio  1968,  n.
15.  Le  stesse  disposizioni  si  applicano  quando   e'   richiesta
l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi  concernenti  la
realizzazione delle opere e dei lavori e la  prestazione  di  servizi
riguardanti la pubblica amministrazione. 
8. La certificazione non e' richiesta quando beneficiario dell'atto o
contraente con l'amministrazione e' un'altra amministrazione pubblica
ovvero quando  si  tratta  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate
dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro  rinnovo.
9. La certificazione non e' inoltre richiesta ed e' sostituita  dalla
dichiarazione di cui al comma 7: 
a) per la stipulazione o approvazione di contratti  con  artigiani  o
con esercenti professioni intellettuali; 
b)  per  la  stipulazione  o  l'approvazione  dei  contratti  di  cui
all'articolo 10 e per  le  concessioni  di  costruzione,  nonche'  di
costruzione   e   gestione   di   opere   riguardanti   la   pubblica
amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo  non
supera i cento milioni di lire; 
c)  per  l'autorizzazione  di  subcontratti,   cessioni   e   cottimi
concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi
di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera  i  cento
milioni di lire; 
d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui  agevolati
e altre erogazioni dello stesso tipo,  comunque  denominate,  per  lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali il  cui  valore  complessivo
non supera i cinquanta milioni di lire. 
10. E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica amministraione
che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di  richiedere
successivamente    ulteriore    certificazione    alla     prefettura
territorialmente competente. 
11. L'impresa aggiudicataria e' tenuta a  comunicare  tempestivamente
all'amministrazione appaltante ogni modificazione  intervenuta  negli
assetti proprietari e nella struttura di impresa  e  negli  organismi
tecnici e amministrativi. 
12. Le certificazioni prefettizie, le  relative  istanze  nonche'  la
documentazione accessoria previste dal presente articolo sono  esenti
da imposta di bollo. 
13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni
dalla richiesta. 
14. Chiunque, nelle dichiarazioni  sostitutive  di  cui  al  presente
articolo, attesta il falso e' punito  con  la  reclusione  da  uno  a
quattro anni. 
15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori  pubblici  ha
facolta' di verificare anche  in  corso  d'opera  la  permanenza  dei
requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. 
Alla  predetta  verifica  possono   altresi'   procedere   le   altre
amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti. 
16. Decorso un anno dalla firma del  contratto  riguardante  opere  o
lavori per la  pubblica  amministrazione,  l'amministrazione  o  ente
pubblico committente o concedente e' comunque tenuto ad effettuare la
verifica di cui al comma 15".