Art. 9. 
1. Dopo l'articolo 23 della legge  13  settembre  1982,  n.  646,  e'
inserito il seguente: 
"Art. 23 bis. -  1.  Quando  si  procede  nei  confronti  di  persone
imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale  o
del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre  1975,  n.
685, il pubblico ministero ne  da'  senza  ritardo  comunicazione  al
procuratore della  Repubblica  territorialmente  competente,  per  il
promuovimento, qualora non sia gia' in corso,  del  procedimento  per
l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge  31
maggio 1965, n. 575. 
2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che  procede
per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti  ai
fini  del  procedimento,  salvo  che  ritenga  necessario  mantenerli
segreti. 
3.  Il  giudice  che  procede  per  l'applicazione  della  misura  di
prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento  penale  per  i
delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla
decisione del procedimento di prevenzione,  lo  sospende,  fino  alla
definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il  sequestro
e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla  legge  31  maggio
1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi
i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2-ter della predetta
legge e dell'articolo 4 della legge 27 dicembre  1956,  n.  1423.  La
sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito
di giudizio ha  autorita'  di  cosa  giudicata  nel  procedimento  di
prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali
che furono oggetto del giudizio penale. 
4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti  di
cui al comma 1, il  tribunale  competente  per  l'applicazione  della
misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali  e  interdittive
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575".