Art. 2. 
                         Piano di risanamento 
  1. Il piano di risanamento del mare Adriatico assume  quale  quadro
di riferimento i programmi previsti dagli accordi  internazionali,  i
programmi della Comunita' economica  europea  e  quelli  degli  altri
organismi internazionali cui l'Italia partecipa.  Il  Ministro  degli
affari esteri propone all'Autorita' di cui al comma 1 dell'articolo 1
le necessarie misure di coordinamento. 
  2. Il piano e' redatto tenendo conto dei piani di  bacino  previsti
dalla legge 18  maggio  1989,  n.  183,  e  dei  piani  regionali  di
risanamento delle acque di cui all'articolo 8 della legge  10  maggio
1976, n. 319, ove esistenti, e coordina altresi'  gli  interventi  di
cui all'articolo 1 con i piani di bacino e  con  gli  interventi  nei
bacini di interesse nazionale, interregionale e regionale  dei  fiumi
che sfociano nel mare Adriatico, nonche' con i programmi, progetti ed
interventi di risanamento ambientale. 
  3.  Il  piano,   adottato   dall'Autorita',   e'   sottoposto   per
l'approvazione al Comitato dei Ministri di cui all'articolo  4  della
legge 18 maggio 1989, n. 183, integrato  dal  Ministro  della  marina
mercantile e dal Ministro per gli  affari  regionali  ed  i  problemi
istituzionali.