Art. 2. Piano di risanamento 1. Il piano di risanamento del mare Adriatico assume quale quadro di riferimento i programmi previsti dagli accordi internazionali, i programmi della Comunita' economica europea e quelli degli altri organismi internazionali cui l'Italia partecipa. Il Ministro degli affari esteri propone all'Autorita' di cui al comma 1 dell'articolo 1 le necessarie misure di coordinamento. 2. Il piano e' redatto tenendo conto dei piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dei piani regionali di risanamento delle acque di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ove esistenti, e coordina altresi' gli interventi di cui all'articolo 1 con i piani di bacino e con gli interventi nei bacini di interesse nazionale, interregionale e regionale dei fiumi che sfociano nel mare Adriatico, nonche' con i programmi, progetti ed interventi di risanamento ambientale. 3. Il piano, adottato dall'Autorita', e' sottoposto per l'approvazione al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, integrato dal Ministro della marina mercantile e dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.