Art. 3. Segreteria tecnica 1. L'Autorita' si avvale di una segreteria tecnica composta da un rappresentante designato per la specifica competenza da ciascuna amministrazione centrale e da ciascuna regione di cui all'articolo 1, coordinata da un segretario generale nominato, con durata quinquennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dell'Autorita', di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, equiparato, in quanto a stato giuridico ed a trattamento economico, in attesa delle disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei segretari generali dei bacini di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, a dirigente generale dello Stato di livello C. 2. Il segretario generale tra l'altro: a) cura l'istruttoria degli atti di competenza dell'Autorita'; b) cura i rapporti ai fini del coordinamento delle rispettive attivita' con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; c) cura l'attuazione delle direttive dell'Autorita' agendo per conto dell'Autorita' medesima nei limiti dei poteri conferitigli.