Art. 3. 
                          Segreteria tecnica 
  1. L'Autorita' si avvale di una segreteria tecnica composta  da  un
rappresentante designato per  la  specifica  competenza  da  ciascuna
amministrazione centrale e da ciascuna regione di cui all'articolo 1,
coordinata  da  un   segretario   generale   nominato,   con   durata
quinquennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
su  proposta  del  Presidente  dell'Autorita',  di  concerto  con  il
Ministro della marina mercantile e  con  il  Ministro  dell'ambiente,
equiparato, in quanto a stato giuridico ed a  trattamento  economico,
in attesa delle disposizioni  relative  allo  stato  giuridico  e  al
trattamento economico dei segretari generali dei  bacini  di  rilievo
nazionale di cui alla legge 18  maggio  1989,  n.  183,  a  dirigente
generale dello Stato di livello C. 
  2. Il segretario generale tra l'altro: 
    a) cura l'istruttoria degli atti di competenza dell'Autorita'; 
    b) cura i rapporti ai fini  del  coordinamento  delle  rispettive
attivita' con le amministrazioni  statali,  regionali  e  degli  enti
locali; 
    c) cura l'attuazione delle direttive  dell'Autorita'  agendo  per
conto dell'Autorita' medesima nei limiti dei poteri conferitigli.